Chi possiede Bitcoin, Ethereum o altre criptovalute si trova, dal 2026, davanti a un quadro fiscale significativamente più severo rispetto agli anni precedenti. L’aumento dell’aliquota sulle plusvalenze, l’eliminazione di ogni soglia di esenzione e l’arrivo di nuovi meccanismi di scambio automatico dei dati tra gli exchange e l’Agenzia delle Entrate rendono la gestione fiscale delle cripto-attività un tema che non si può più permettersi di ignorare.
Questa guida raccoglie le regole aggiornate per il 2026. Per un quadro più ampio sulla tassazione degli investimenti, la guida completa alla tassazione degli investimenti 2026 approfondisce anche gli altri temi collegati.
La nuova aliquota al 33%
La novità più rilevante per il 2026 riguarda l’aumento dell’aliquota applicata alle plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività: dal 1° gennaio 2026 questa aliquota sale dal 26% al 33%, un incremento significativo rispetto al regime applicato negli anni precedenti.
Per le plusvalenze realizzate entro il 31 dicembre 2025, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate confermano ancora l’imposta sostitutiva del 26%; sono invece le operazioni realizzate a partire dal 1° gennaio 2026 a seguire le nuove regole più severe.
Un’eccezione a questa regola generale riguarda le plusvalenze realizzate tramite la cessione di ETP (Exchange Traded Product) che investono in criptovalute, strumenti finanziari quotati in borsa che replicano l’andamento di una cripto-attività senza richiedere la detenzione diretta del token: questi strumenti restano soggetti all’aliquota ordinaria del 26%, in deroga all’aumento previsto per le criptovalute detenute direttamente.
Va inoltre segnalata la scomparsa definitiva della soglia di esenzione che in passato proteggeva i piccoli investitori: fino a pochi anni fa esisteva una franchigia di 2.000 euro sotto la quale le plusvalenze non erano imponibili. Questa soglia è stata progressivamente eliminata, e oggi ogni plusvalenza realizzata dalla compravendita di cripto-attività è imponibile, indipendentemente dall’importo complessivo.
L’obbligo di monitoraggio: quadro RW e quadro W
Al di là della tassazione delle plusvalenze effettivamente realizzate, esiste un secondo e distinto obbligo fiscale che riguarda il semplice possesso di criptovalute: il monitoraggio fiscale. Questo obbligo si applica a tutte le cripto-attività detenute su exchange esteri o su wallet privati, indipendentemente dal fatto che si sia realizzato un guadagno durante l’anno, e indipendentemente dall’importo complessivo posseduto.
Per il Modello Redditi Persone Fisiche, il riferimento tradizionale è il Quadro RW, lo stesso strumento utilizzato per il monitoraggio di altre attività finanziarie detenute all’estero. Per semplificare la vita a lavoratori dipendenti e pensionati che presentano il Modello 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto uno specifico Quadro W, dedicato proprio al monitoraggio delle cripto-attività, distinto dal Quadro T utilizzato invece per la dichiarazione delle plusvalenze effettivamente realizzate.
Un aspetto importante da comprendere è che gli exchange e i wallet stranieri, anche i più diffusi a livello internazionale, sono considerati “detenzioni estere” ai fini fiscali, anche quando vi si accede regolarmente dall’Italia: questo significa che l’obbligo di monitoraggio si applica indipendentemente dalla nazionalità o dalla sede legale della piattaforma utilizzata.
L’imposta patrimoniale sul valore delle cripto-attività
Oltre all’imposta sulle plusvalenze realizzate, esiste anche un’imposta patrimoniale sul semplice possesso di criptovalute, denominata Imposta sul valore delle Cripto-Attività (spesso indicata con l’acronimo IVACA o, in altre fonti, semplicemente IC), con un’aliquota dello 0,2% applicata al valore complessivo delle cripto-attività detenute. Questa imposta è concettualmente analoga all’IVAFE, l’imposta applicata sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, ma specificamente calibrata per gli asset digitali.
Lo scambio automatico di dati: la direttiva DAC8
Un cambiamento strutturale che modificherà profondamente il rapporto tra contribuenti e Fisco su questo tema riguarda l’implementazione della direttiva europea DAC8, che prevede lo scambio automatico di dati tra gli exchange centralizzati, i prestatori di servizi relativi a cripto-attività, e le amministrazioni fiscali dei Paesi membri dell’Unione Europea.
In pratica, gli exchange dovranno inviare automaticamente all’Agenzia delle Entrate l’anagrafica dei propri utenti italiani, insieme ai saldi e alle operazioni effettuate, eliminando progressivamente ogni residuo margine di anonimato che in passato caratterizzava le transazioni in criptovalute.
Questo significa che il tempo in cui era plausibile ritenere che il Fisco italiano non fosse in grado di verificare i possedimenti di criptovalute detenute all’estero si sta rapidamente esaurendo, rendendo la regolarizzazione spontanea, per chi non ha ancora adempiuto correttamente ai propri obblighi dichiarativi, una scelta sempre più prudente rispetto all’attesa di un possibile controllo.
Come regolarizzare posizioni passate: il ravvedimento operoso
Chi ha detenuto criptovalute su exchange esteri negli anni precedenti senza averle correttamente dichiarate nel Quadro RW rischia sanzioni amministrative per omesso monitoraggio, generalmente comprese tra il 3% e il 15% del valore non dichiarato, a seconda delle circostanze specifiche della violazione.
Per queste situazioni, l’ordinamento italiano prevede la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, un istituto che consente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione fiscale, pagando l’imposta dovuta insieme a una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria e agli interessi legali maturati nel tempo.
Agire spontaneamente prima che l’Agenzia delle Entrate avvii un controllo formale sulla propria posizione permette generalmente di beneficiare di riduzioni sanzionatorie significative, mentre attendere una contestazione formale espone al rischio di sanzioni molto più severe, che nei casi più gravi possono raggiungere percentuali comprese tra il 120% e il 240% dell’imposta evasa.
Domande frequenti
Qual è l’aliquota sulle plusvalenze da criptovalute nel 2026? 33%, in aumento rispetto al 26% applicato fino al 31 dicembre 2025. Fanno eccezione gli ETP che investono in criptovalute, che restano tassati al 26%.
Devo dichiarare le criptovalute anche se non ho venduto nulla? Sì, il semplice possesso di cripto-attività su exchange esteri o wallet privati va sempre dichiarato nel Quadro RW (o Quadro W nel 730), indipendentemente da eventuali plusvalenze realizzate.
Cos’è la direttiva DAC8? È una normativa europea che introduce lo scambio automatico di dati tra gli exchange e le amministrazioni fiscali dei Paesi UE, eliminando progressivamente l’anonimato delle transazioni in criptovalute.
Esiste ancora una soglia di esenzione per le plusvalenze crypto? No, la soglia di esenzione che in passato proteggeva i piccoli investitori è stata eliminata: oggi ogni plusvalenza è imponibile indipendentemente dall’importo.
Cosa succede se non ho dichiarato le criptovalute negli anni passati? È possibile regolarizzare la propria posizione tramite il ravvedimento operoso, pagando l’imposta dovuta con sanzioni ridotte, preferibile rispetto ad attendere un controllo formale da parte del Fisco.
Conclusione
La tassazione delle criptovalute nel 2026 segna un cambio di passo netto rispetto al passato, con l’aliquota al 33%, l’eliminazione di ogni soglia di esenzione e un sistema di monitoraggio sempre più stringente grazie alla direttiva DAC8.
Chi detiene cripto-attività, direttamente o tramite exchange esteri, deve prestare particolare attenzione sia agli obblighi di monitoraggio patrimoniale che alla corretta dichiarazione delle plusvalenze effettivamente realizzate, valutando il ravvedimento operoso per regolarizzare eventuali posizioni passate non ancora dichiarate. Per completare il quadro sugli altri aspetti della tassazione degli investimenti, la guida completa alla tassazione degli investimenti 2026 raccoglie tutti gli articoli di riferimento collegati.
