Chi nel 2026 sta programmando lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico o semplice manutenzione della propria casa ha ancora a disposizione due delle agevolazioni fiscali più utilizzate degli ultimi quindici anni: il bonus ristrutturazione e l’ecobonus.
Dopo anni di modifiche e riduzioni progressive, il 2026 porta una conferma importante: le aliquote restano quelle già in vigore nel 2025, senza l’ulteriore decurtazione che la Legge di Bilancio 2025 aveva inizialmente previsto. Questa guida spiega come funzionano oggi le due misure, chi può utilizzarle e cosa cambierà dal 2027.
Le aliquote confermate per il 2026
La Legge di Bilancio 2026 ha confermato, anche per le spese sostenute nel corso dell’anno, le stesse percentuali di detrazione già applicate nel 2025: il 50% per gli interventi effettuati sull’abitazione principale del proprietario o del titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile, e il 36% per tutti gli altri casi, comprese le seconde case e gli immobili concessi in locazione.
È una notizia rilevante per chi aveva pianificato lavori temendo un’ulteriore riduzione: la normativa a regime prevede infatti un’aliquota ordinaria del 36%, con un limite di spesa agevolabile di 48.000 euro, mentre dal 2012 fino al 2024 il legislatore aveva innalzato temporaneamente la misura al 50% e il tetto di spesa a 96.000 euro.
La riduzione graduale iniziata con la Legge di Bilancio 2025 ha mantenuto per il biennio 2025-2026 queste due aliquote differenziate in base alla destinazione dell’immobile, rinviando al 2027 il passaggio al regime più contenuto.
Per l’ecobonus, legato ai lavori di efficientamento energetico, la struttura è analoga: aliquota del 50% per l’abitazione principale e del 36% per gli altri immobili, con limiti di spesa che variano in base alla tipologia specifica di intervento, dai 30.000 ai 100.000 euro per unità immobiliare. Per la riqualificazione energetica complessiva dell’edificio, il limite massimo di detrazione è di 100.000 euro, che corrisponde a un tetto di spesa di 200.000 euro quando si applica l’aliquota del 50% e di circa 277.778 euro quando si applica quella del 36%.
Cosa rientra nel bonus ristrutturazione
Il bonus ristrutturazione, disciplinato dall’articolo 16-bis del TUIR e reso permanente da un decreto del 2011, copre un ventaglio ampio di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Rientrano nella detrazione la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia propriamente detta, ma anche interventi più specifici come la realizzazione di nuovi servizi igienico-sanitari, purché non comportino una modifica della volumetria complessiva dell’edificio.
Un caso particolare riguarda la manutenzione ordinaria: è detraibile solo quando riguarda le parti comuni di un edificio condominiale, non quando si tratta di lavori eseguiti all’interno della singola unità immobiliare. In questo caso, la detrazione spetta a ciascun condomino in proporzione alla propria quota millesimale.
Il bonus copre anche interventi che spesso vengono trascurati, come la trasformazione di una mansarda o di un sottotetto in spazio abitabile, comprendendo anche i lavori per l’aggiunta di finestre per tetti che rendono lo spazio più luminoso e vivibile. Anche l’installazione di impianti solari fotovoltaici e dei relativi sistemi di accumulo rientra nel bonus ristrutturazione, per impianti tipicamente compresi tra 3 e 20 kW di potenza, con l’aliquota ordinaria della misura.
Cosa rientra nell’ecobonus
L’ecobonus si concentra invece sugli interventi che migliorano l’efficienza energetica dell’edificio: la sostituzione degli infissi, l’installazione di caldaie a condensazione, la coibentazione dell’involucro edilizio, la sostituzione di impianti di climatizzazione con sistemi più efficienti.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, l’ecobonus prevede aliquote più elevate rispetto a quelle applicate ai singoli appartamenti: fino al 70% per gli interventi sull’involucro che interessano più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio condominiale.
Un dettaglio tecnico da non sottovalutare riguarda i sistemi domotici di controllo degli impianti energetici, come i cronotermostati evoluti e i sistemi di gestione centralizzata degli impianti: questi dispositivi danno diritto a una detrazione del 65%, con un tetto di spesa di 15.000 euro, a condizione che rispettino la classe minima prevista dalla normativa tecnica di riferimento.
Va inoltre chiarito un punto che genera spesso confusione: i pannelli fotovoltaici non rientrano nell’ecobonus, ma possono beneficiare del bonus ristrutturazione al 50%, se installati contestualmente a un intervento più ampio di ristrutturazione dell’immobile.
Come scegliere tra le due misure per lo stesso intervento
Bonus ristrutturazione ed ecobonus non sono cumulabili sulla stessa spesa: se un intervento soddisfa contemporaneamente i requisiti di entrambe le agevolazioni, occorre scegliere quale delle due applicare, non è possibile beneficiare di entrambe per la medesima voce di costo. È invece possibile utilizzare il bonus ristrutturazione per alcuni interventi e l’ecobonus per altri lavori eseguiti sullo stesso immobile, a condizione che le spese siano chiaramente distinte e documentate separatamente.
Un esempio tipico di questa scelta riguarda la sostituzione degli infissi, un intervento che in alcuni casi può rientrare sia nel bonus ristrutturazione che nell’ecobonus, con requisiti tecnici e documentali leggermente diversi tra le due misure. In questi casi, conviene sempre effettuare un calcolo personalizzato con l’aiuto di un CAF o di un commercialista, valutando quale delle due opzioni risulti più conveniente in base alla propria situazione fiscale complessiva, inclusa la capacità di sfruttare interamente la detrazione nel corso dei dieci anni previsti.
L’importanza della capacità fiscale
Un aspetto spesso sottovalutato, soprattutto da chi ha vissuto l’epoca del Superbonus con cessione del credito, riguarda la necessità di avere una capienza fiscale sufficiente per sfruttare interamente la detrazione. Sia il bonus ristrutturazione che l’ecobonus funzionano attraverso una detrazione dall’IRPEF, ripartita in dieci rate annuali di pari importo: se l’imposta lorda dovuta in un determinato anno è inferiore alla quota annua di detrazione, la parte eccedente va semplicemente persa, senza possibilità di rimborso o di riporto agli anni successivi.
Questo significa che, prima di intraprendere lavori di importo elevato, è opportuno verificare la propria situazione reddituale e fiscale prevista per i prossimi dieci anni, perché un pensionato con una pensione minima o un contribuente con un reddito molto basso potrebbe non riuscire a recuperare interamente la detrazione teorica calcolata sulla spesa sostenuta.
Per chi non ha capienza fiscale sufficiente, un’alternativa da valutare per specifici interventi di efficientamento energetico è il Conto Termico, un contributo diretto erogato sul conto corrente in tempi relativamente brevi, che si differenzia dalla detrazione fiscale proprio per non richiedere alcuna capienza IRPEF.
Documentazione necessaria e conservazione
Per beneficiare di entrambe le detrazioni è fondamentale conservare tutta la documentazione relativa ai lavori per almeno cinque anni dal termine del periodo d’imposta in cui la detrazione viene utilizzata, in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Tra i documenti da conservare figurano le fatture dei lavori, le ricevute dei pagamenti effettuati tramite bonifico parlante (che deve indicare la causale specifica, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA o il codice fiscale del soggetto che ha effettuato i lavori), e per l’ecobonus anche l’asseverazione tecnica che certifica il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.
Domande frequenti
Le aliquote del bonus ristrutturazione cambiano nel 2027? Sì, dal 2027 le percentuali dovrebbero scendere al 36% per l’abitazione principale e al 30% per gli altri immobili, salvo ulteriori modifiche normative.
Posso usare bonus ristrutturazione ed ecobonus sulla stessa spesa? No, non sono cumulabili sulla stessa spesa: se un intervento soddisfa i requisiti di entrambi, va scelto quale applicare. È invece possibile usarli per spese distinte sullo stesso immobile.
Cosa succede se non ho capienza fiscale sufficiente? La parte di detrazione che eccede l’imposta IRPEF lorda dovuta nell’anno va persa, senza possibilità di rimborso o di recupero negli anni successivi.
I pannelli fotovoltaici rientrano nell’ecobonus? No, i pannelli fotovoltaici rientrano nel bonus ristrutturazione al 50%, non nell’ecobonus, e devono generalmente essere installati insieme a un intervento più ampio.
Per quanti anni va ripartita la detrazione? Sia il bonus ristrutturazione che l’ecobonus prevedono una detrazione IRPEF ripartita in dieci rate annuali di pari importo.
Conclusione
Il 2026 rappresenta un anno di relativa stabilità per chi vuole ristrutturare o efficientare la propria abitazione, con le aliquote del 50% e del 36% confermate rispetto al 2025 e senza l’ulteriore riduzione che era stata inizialmente prevista.
La scelta tra bonus ristrutturazione ed ecobonus, quando entrambi sono astrattamente applicabili allo stesso intervento, va valutata caso per caso in base alla propria capacità fiscale e alla tipologia specifica dei lavori, mentre la conservazione accurata della documentazione resta un passaggio imprescindibile per non perdere il diritto alla detrazione in caso di controlli.
