Fatturazione elettronica per i forfettari 2026: codici, bollo e scadenze

Dal 1° gennaio 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i contribuenti in regime forfettario, senza eccezioni legate al fatturato: il precedente esonero per chi aveva ricavi inferiori a 25.000 euro, introdotto in una fase transitoria, è stato definitivamente superato.

Nel 2026 questo obbligo è pienamente consolidato, ma continua a generare errori frequenti tra chi si avvicina per la prima volta a questo adempimento, spesso per la particolarità tecnica del regime forfettario rispetto alla fatturazione ordinaria.

Questa guida raccoglie tutti gli aspetti pratici da conoscere. Per un quadro più ampio sulla partita IVA, la guida completa alla partita IVA 2026 approfondisce anche gli altri temi collegati.

Come è arrivato l’obbligo per i forfettari

L’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti in regime forfettario è stato introdotto dall’articolo 18 del decreto-legge n. 36/2022, con un’applicazione graduale nel tempo: dal 1° luglio 2022 l’obbligo riguardava solo i forfettari con ricavi superiori a 25.000 euro nell’anno precedente, mentre dal 1° gennaio 2024 è stato esteso a tutti i contribuenti forfettari, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi.

Oggi, nel 2026, ogni titolare di partita IVA in regime forfettario deve quindi emettere fatture elettroniche verso tutti i propri clienti, senza eccezioni legate alle dimensioni della propria attività.

Come deve essere strutturata la fattura elettronica di un forfettario

Ogni fattura elettronica emessa da un contribuente in regime forfettario deve contenere alcuni elementi specifici che la distinguono da una fattura ordinaria. Innanzitutto, l’importo della prestazione va indicato con aliquota IVA pari a 0%, perché i soggetti in regime forfettario non applicano l’IVA sulle proprie operazioni.

Al posto dell’aliquota, va indicato il codice natura IVA che spiega la ragione per cui l’imposta non è applicata: per le ordinarie operazioni nazionali del regime forfettario, il codice corretto è N2.2, che identifica le operazioni non soggette a IVA per carenza del presupposto soggettivo, cioè per la particolare natura del regime fiscale del soggetto emittente, non per una caratteristica dell’operazione stessa.

Un errore molto frequente, secondo diverse guide tecniche specializzate, è dimenticare di indicare la natura N2.2 nelle ordinarie operazioni nazionali del forfettario, oppure applicare automaticamente questo stesso codice anche a operazioni estere o particolari, che invece richiedono una configurazione tecnica diversa nel tracciato XML della fattura.

Un altro errore comune, ancora più basilare, consiste nell’inserire per sbaglio il 15% o il 5% (l’aliquota dell’imposta sostitutiva sul reddito) nel campo dedicato all’IVA della fattura, confondendo due concetti fiscali completamente distinti tra loro.

L’imposta di bollo sulle fatture forfettarie

Un altro elemento tecnico da conoscere riguarda l’imposta di bollo, che si applica alle fatture emesse dai contribuenti in regime forfettario quando l’importo della fattura supera 77,47 euro. In questi casi, nella fattura elettronica va indicata la dicitura “Bollo Virtuale = SI”, e il relativo versamento avviene trimestralmente tramite modello F24 oppure tramite addebito diretto nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, per un importo fisso di 2 euro per ciascuna fattura soggetta a questo obbligo.

Un errore da evitare riguarda l’applicazione del bollo basata solo sul totale della fattura, senza verificare correttamente la natura degli importi indicati: è sempre bene verificare con attenzione, o affidarsi a un software che gestisca automaticamente questo calcolo, per evitare sia l’omissione del bollo dovuto sia, al contrario, la sua applicazione quando non necessaria.

I termini di emissione della fattura

Le regole sui termini di emissione della fattura elettronica seguono la disciplina generale prevista per tutte le partite IVA. La fattura immediata va emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, che coincide di norma con il giorno della prestazione del servizio o della cessione del bene, oppure con il momento dell’incasso per specifiche categorie di operazioni.

La fattura differita, che permette di raggruppare più operazioni effettuate verso lo stesso cliente in un unico documento, va invece emessa entro il 15 del mese successivo a quello in cui sono avvenute le operazioni raggruppate.

Il codice destinatario da indicare nella fattura, per la trasmissione tramite il Sistema di Interscambio (SdI), può essere il codice generico “0000000” quando il destinatario non ha comunicato un codice specifico, oppure l’indirizzo PEC del cliente, a seconda delle modalità con cui il destinatario riceve le fatture elettroniche a lui indirizzate.

La conservazione a norma dei documenti

Un aspetto spesso sottovalutato, ma con conseguenze rilevanti in caso di controlli, riguarda la conservazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute. Le fatture devono essere conservate a norma per 10 anni, secondo le specifiche tecniche stabilite dall’Agenzia delle Entrate.

È importante comprendere che il semplice salvataggio del file XML sul proprio computer non è sufficiente a soddisfare questo requisito: la conservazione sostitutiva a norma è un processo regolamentato che garantisce l’integrità, l’autenticità e la leggibilità del documento nel tempo, mantenendone il valore legale anche a distanza di anni.

Per questo adempimento esistono due strade principali: la conservazione gratuita offerta dall’Agenzia delle Entrate attraverso il portale Fatture e Corrispettivi, che ha però un’interfaccia spesso descritta come poco intuitiva e con funzionalità limitate, oppure l’affidamento a un conservatore accreditato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), spesso incluso nei principali software di fatturazione elettronica a pagamento, con un’esperienza d’uso generalmente più agevole.

Le sanzioni per chi non rispetta l’obbligo

I contribuenti forfettari che non rispettano l’obbligo di fatturazione elettronica, o lo rispettano in modo scorretto, rischiano sanzioni tutt’altro che simboliche. La mancata emissione della fattura comporta una sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati, con un importo minimo di 500 euro.

L’emissione tardiva comporta invece una sanzione, sempre dal 5% al 10% dei corrispettivi interessati, ma con un importo minimo più contenuto, pari a 250 euro. In entrambi i casi, le sanzioni possono essere ridotte attraverso il ravvedimento operoso, se il contribuente regolarizza spontaneamente la propria posizione prima che intervenga un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Come scegliere il software di fatturazione elettronica

Configurare manualmente ogni singolo aspetto tecnico della fatturazione elettronica — codice natura, aliquota, bollo, conservazione — aumenta significativamente il rischio di errori e di scarti da parte del Sistema di Interscambio.

Per questo motivo, la maggior parte dei contribuenti forfettari si affida a un software di fatturazione elettronica pre-configurato per il proprio regime fiscale, che gestisce automaticamente questi aspetti tecnici e riduce il margine di errore umano.

Nella scelta del software, conviene verificare che la soluzione gestisca nativamente il codice N2.2, l’aliquota RF19 relativa al regime forfettario, il calcolo automatico del bollo quando dovuto, e che includa un servizio di conservazione a norma, gratuito tramite l’Agenzia delle Entrate o incluso nel prezzo del servizio stesso.

Domande frequenti

Tutti i forfettari devono emettere fatture elettroniche nel 2026? Sì, l’obbligo è pienamente consolidato dal 2024 e non prevede più alcuna eccezione legata al fatturato, a differenza della fase transitoria 2022-2023.

Qual è il codice natura IVA corretto per un forfettario? Per le ordinarie operazioni nazionali si utilizza il codice N2.2, che indica un’operazione non soggetta a IVA per carenza del presupposto soggettivo. Le operazioni estere possono richiedere codici diversi.

Quando si applica il bollo da 2 euro sulle fatture forfettarie? Quando l’importo della fattura supera 77,47 euro. Va indicato nella fattura con la dicitura “Bollo Virtuale = SI” e versato trimestralmente.

Per quanti anni vanno conservate le fatture elettroniche? 10 anni, attraverso un processo di conservazione sostitutiva a norma che garantisca integrità, autenticità e leggibilità del documento, non semplicemente salvando il file XML sul proprio computer.

Cosa succede se emetto una fattura in ritardo? È prevista una sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 250 euro, riducibile tramite ravvedimento operoso se ci si regolarizza spontaneamente.

Conclusione

La fatturazione elettronica per i contribuenti in regime forfettario, nel 2026, non presenta più elementi di novità rispetto agli anni precedenti, ma continua a richiedere attenzione sui dettagli tecnici che la differenziano dalla fatturazione ordinaria: il codice natura N2.2, il calcolo corretto del bollo, i termini di emissione e la conservazione a norma dei documenti.

Affidarsi a un software configurato specificamente per il regime forfettario, invece di gestire manualmente ogni aspetto tecnico, resta la strategia più sicura per evitare errori e le relative sanzioni. Per completare il quadro sugli altri adempimenti della partita IVA, la guida completa alla partita IVA 2026 raccoglie tutti gli altri articoli di riferimento.

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